Le Segreterie Nazionali di Slc-Fistel-Uilcom hanno firmato stamane 19 Dicembre 2018 il testo definitivo del rinnovo del Contratto Nazionale dei Poligrafici fermo all’Aprile 2008.
La valutazione positiva complessiva ha registrato a livello nazionale un consenso che ha consentito per le ragioni già dichiarate unitariamente in molte occasioni la firma dopo l’accoglimento di sostanziali miglioramenti al testo del 19 febbraio 2018.
Il testo sottoscritto sarà disponibile e mandato a tutti i territori che lo distribuiranno alle Rsu e riporta come già a suo tempo comunicato le modifiche che sono emerse dalla ripresa del confronto con la Fieg su nostra richiesta dall’Aprile 2018 e ne riportiamo i contenuti:
DECORRENZA E DURATA
Fatte salve le specifiche decorrenze previste, il contratto ha durata dal 1° gennaio 2019 sia per la parte normativa che per la parte economica, con scadenza al 31/12/2019.
AUMENTO dei MINIMI TABELLARI
Es: Livello 7 (45 euro dal 1/1/2019) + (20 dal 1/4/2019) + (25 dal 1/11/2019) + 120 annui Sanitaria
INCIDENZA DELLE MAGGIORAZIONI (Sulle assenze)
Le maggiorazioni di cui ai precedenti punti da calcolarsi agli effetti contrattuali previsti (festività, ferie, riposi retribuiti, trattamento di fine rapporto e dimissioni, gratifica natalizia ed indennità sostitutiva di preavviso) si applicano su salario maggiorato degli aumenti periodici di anzianità.
NOTA A VERBALE (sui trattamenti aziendali di miglior favore)
Le riportate misure compensative non operano in caso di accordi aziendali di miglior favore in materia di maggiorazioni sui turni di lavoro, che trovino applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore del presente CCNL, sino a naturale scadenza degli stessi o a disdetta/rinegoziazione.
INDENNITA’GIORNALIERA COMPENSAZIONE TURNI
Nuova fascia nella tabella al N. 5 (17,01-17,59) e 23,01-23,59) con gli stessi importi della fascia delle 18,,00 in poi del testo precedente.
COPERTURA ECONOMICA DEL PERIODO DI VACANZA CONTRATTUALE
Le Parti riconoscono ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente accordo (1º gennaio 2019), e che abbiano un’anzianità minima lavorativa di un anno, un importo forfettario in cifra fissa una tantum a titolo di integrale copertura economica del periodo di vacanza contrattuale convenzionalmente determinato in euro 300,00 da corrispondere nel mese di gennaio 2019.
FONDO CASELLA
Le parti istitutive del Fondo Casella si sono impegnate a definire al più presto in un accordo con la partecipazione dei soggetti istituzionali, un percorso di passaggio ad un nuovo Fondo previdenziale per i dipendenti attivi nel settore intervenendo sulle prestazioni e sulla contribuzione ed è previsto un primo incontro il 10 gennaio 2019.

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